Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) I consiglieri hanno facoltà di presentare mozioni intese a promuovere una deliberazione su un determinato oggetto da parte del Consiglio
(2) Salvo diversa decisione del Consiglio, per un periodo di sei mesi dall'inizio della trattazione di una mozione in Consiglio, non può essere trattata un'altra mozione avente per oggetto lo stesso tema.