Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Non sono ammesse interrogazioni e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o che si riferiscano a questioni che non riguardano direttamente cittadini dell'Alto Adige.
(2) Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti giudica inappellabilmente il Presidente.
(3) La questione di ammissibilità per gli altri motivi può essere sollevata sia dal Presidente che da qualunque consigliere. In tal caso viene data lettura dell'interrogazione scritta o della mozione.
(4) Il Consiglio decide sull'ammissibilità mediante voto palese, dopo eventuali interventi di un oratore a favore e uno contro, della durata di tre minuti ciascuno.