(1) Nell'ambito del dibattito sulle mozioni e su eventuali emendamenti possono intervenire, nell'ordine, il presentatore, i consiglieri/le consigliere nonché la Giunta provinciale e/o il/la Presidente del Consiglio.
(2) Al presentatore/alla presentatrice di una mozione sono concessi cinque minuti per l'illustrazione della stessa. Per i successivi interventi in sede di discussione ogni consigliere/consigliera diverso/diversa dal presentatore/dalla presentatrice dispone di un tempo massimo di tre minuti.
(3) Per la replica da parte della Giunta, rispettivamente dell'Ufficio di presidenza, è previsto un tempo massimo di dieci minuti.
(4) Al presentatore sono concessi per la replica cinque minuti. Non sono ammessi altri interventi, nemmeno a titolo di dichiarazione di voto.
(5) In caso di presentazione di emendamenti a mozioni, il presentatore della mozione dichiara, intervenendo per un massimo di cinque minuti, se accetta o meno l'inserimento degli emendamenti nella mozione. In caso di accettazione degli emendamenti, ciascun consigliere/ciascuna consigliera nonché un membro di Giunta e/o il/la Presidente del Consiglio hanno diritto ad un ulteriore intervento della durata di tre minuti. Ciò non vale nel caso in cui l'emendamento sia stato presentato prima dell'inizio della trattazione della mozione. Gli emendamenti devono essere presentati in un'unica soluzione e la loro trattazione viene unificata.
(6) Il Presidente del consiglio tiene l'evidenza degli impegni connessi alle mozioni approvate ed informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi. 55)