Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Le mozioni di sfiducia alla Giunta, all'Ufficio di presidenza del Consiglio o a singoli membri dei medesimi, devono essere motivate e votate per appello nominale, salvo che non sia richiesta la votazione per scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 75, comma 2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno cinque consiglieri.
(2) Per le mozioni di sfiducia non è ammessa la procedura d'urgenza.