Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) In caso di interrogazioni, mozioni, ordini del giorno o disegni di legge che trattino lo stesso tema o questioni analoghe, il Presidente, previo accordo con i presentatori, può disporne la trattazione congiunta.
(2) In caso di trattazione congiunta di più di una mozione o di più di un disegno di legge, la durata degli interventi resta invariata. Qualora una o più mozioni e uno o più disegni di legge vengano trattati congiuntamente, per gli interventi è concesso il tempo maggiore tra quelli contemplati. La votazione delle mozioni precede quella per il passaggio alla discussione articolata.