Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) I consiglieri/Le consigliere hanno diritto di presentare interrogazioni a risposta scritta, interrogazioni su temi di attualità nonché mozioni.
(2) I consiglieri/Le consigliere hanno diritto di ottenere tempestivamente dall'amministrazione provinciale, così come dagli organi ed enti o aziende da essa dipendenti, le informazioni utili all'esercizio del loro mandato. La richiesta di informazioni, atti e dati deve essere rivolta rispettivamente al/alla Presidente della Provincia o all'assessore/all'assessora competenti per materia. 51)
L'art. 109 è stato sostituito dall'art. 39 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.