(1) In ciascuna tornata di sedute del Consiglio è previsto uno spazio riservato alla trattazione di interrogazioni concernenti temi di attualità, che ciascun consigliere/ciascuna consigliera ha diritto di rivolgere al/alla Presidente del Consiglio, al/alla Presidente della Provincia e agli assessori/alle assessore. 53)
(2) Tali interrogazioni devono essere brevi e concise; devono limitarsi alla formulazione oggettiva delle domande e devono riferirsi ad un unico fatto che abbia attinenza con la funzione pubblica dell'Ufficio di presidenza o della Giunta provinciale.
(3) Il testo dell'interrogazione deve pervenire alla segreteria del Consiglio almeno due giorni lavorativi prima della tornata di sedute. Esso viene trasmesso immediatamente solo ai rispettivi interrogati.
(4) Il tempo riservato alla trattazione delle interrogazioni su temi di attualità non deve essere superiore, per ciascuna tornata, a 90 minuti. Il Presidente può disporre di prolungarne la durata previa consultazione con il collegio dei capigruppo.
(5) Durante tale tempo il Presidente pone in trattazione le interrogazioni dell'ordine in cui esse sono state presentate. In assenza dell'interrogante, l'interrogazione decade. Dopo la lettura dell'interrogazione da parte dell'interrogante, l'interrogato dispone di tre minuti per la risposta e l'interrogante di due minuti per la replica.
(6) L'interrogato provvede a rispondere per iscritto, entro cinque giorni dalla seduta, alle interrogazioni che non possono essere trattate per giustificato impedimento dell'interrogato o dell'interrogante, o per motivi di tempo.
(7) Le interrogazioni su temi di attualità eccessivamente lunghe non vengono ammesse dal Presidente allo spazio a queste riservato, bensì trasmesse agli interessati per la risposta scritta.
(8) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110, comma 1, e dall'articolo 113.