Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) L'interrogazione a risposta scritta consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla presidenza del Consiglio o alla Giunta o se sia esatta, se la presidenza del Consiglio o la Giunta abbiano assunto o intendano assumere risoluzioni su determinati oggetti o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione. 52)
(2) Le interrogazioni sono rivolte per iscritto al Presidente del consiglio.
(3) L'interrogato deve trasmettere entro 30 giorni una risposta scritta all'interrogante inviandone al contempo una copia al Presidente del consiglio.
(4) Il Presidente informa il Consiglio dell'avvenuta risposta.
(5) La Giunta rispettivamente il Presidente del consiglio, hanno l'obbligo di fornire completa e tempestiva risposta alle interrogazioni, qualora la risposta non sia pervenuta entro 60 giorni, il Presidente del consiglio dà lettura dell'interrogazione in seduta pubblica e sollecita l'interrogato a rispondere entro otto giorni.
Il titolo e il comma 1 sono stati sostituiti dall'art. 40 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.