Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Il Responsabile del Servizio Medicina di Base o suo delegato ed i coordinatori dei distretti possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessità degli interventi attivati.
(2) Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.