Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Le certificazioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, e all'articolo 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli previsti.
(2) Le certificazioni relative ad assenza dal lavoro rilasciate da medici diversi da quelli di medici di medicina generale, siano essi del servizio pubblico o liberi professionisti, sono valide ai fini della giustificazione dell'assenza del lavoratore dipendente per malattia, in quanto contenenti gli elementi identificativi del medico e del lavoratore e la prognosi, così come disposto dalla circolare INPS 99/96 del 13.05.1996.
(3) Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di medicina generale, che non è tenuto alla trascrizione.
(4) Le parti si impegnano ad attivare le opportune iniziative atte a rendere tali certificazioni valide a tutti gli effetti anche per tutti gli enti pubblici.