Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) L'assistenza domiciliare programmata di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), è svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: