Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso ammontante a 30,59 Euro per accesso e il pagamento di eventuali prestazioni aggiuntive erogate.
(2) Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.
(3) Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio di medico, cambio di residenza e il venire meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.