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In vigore al: 11/09/2012

e) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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  • A)  Il medico di medicina generale rappresenta il primo punto di contatto medico con il sistema sanitario; fornisce un accesso aperto e diretto ai suoi utenti; si occupa di tutti i problemi di salute, senza tener conto dell' età, del sesso o di altre peculiarità del soggetto che vi avrà accesso.
  • B)  Fa un utilizzo efficiente delle risorse sanitarie attraverso il coordinamento delle cure, il lavoro con gli altri professionisti presenti nel contesto organizzativo delle cure primarie, agendo da interfaccia con altre specialità tutelando il diritto alla salute della persona; valorizza le cure primarie e tende al coinvolgimento decisionale in ordine all' appropriatezza e all'efficacia della pratica professionale e nelle scelte in merito all'allocazione delle risorse.
  • C)  Sviluppa un approccio centrato alla persona, orientato all' individuo, alla sua famiglia e alla sua comunità.
  • D)  Si avvale di un processo di consultazione esclusivo che consente di stabilire una relazione articolata nel tempo, improntata alla comunicazione efficace medico- paziente.
  • E)  Ha la responsabilità di fornire cure con una continuità longitudinale in base alle necessità dei pazienti e nei limiti definiti dal presente accordo.
  • F)  Prevede uno specifico processo decisionale determinato dalla prevalenza e dall' incidenza delle malattie presenti nella comunità.
  • G)  Gestisce contemporaneamente nei singoli pazienti problemi di salute sia acuti che cronici.
  • H)  Gestisce ad uno stadio precoce infermità che si presentano in modo indifferenziato e che possono richiedere interventi urgenti.
  • I)  Ha un' attenzione specifica alla salute della comunità.
  • J)  Tratta i problemi di salute nella loro dimensione fisica, psicologica e sociale.
1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

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