(1) Previo accordo con le OO.SS. firmatarie della presente convenzione, sentita la commissione di cui all'articolo 10, l'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano identifica le prestazioni e le attività aggiuntive a cui i medici di medicina generale possono volontariamente aderire, individuate tra le seguenti:
- - assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati mentali;
- - processi assistenziali riguardanti malattie sociali (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche ecc.);
- - sperimentazione di iniziative di telemedicina (telesoccorso, cardiotelefono, teleconsulto ecc.);
- - partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o provinciale;
- - prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall' accordo prov.le allegato B) parte "A" e "B";
- - iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, tabagismo, alcolismo ecc.) nei confronti dei singoli soggetti o gruppi di popolazione;
- - attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in particolare contro i rischi oncologici (utero, seno, colonretto, melanoma ecc.), metabolici e cardiovascolari, anche mediante richiamo periodico delle persone sane;
- - partecipazione a procedure di verifica di qualità;
- - svolgimento di attività di ricerca epidemiologica;
- - attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale, presidi delle Aziende ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione;
(2) Contemporaneamente alla identificazione delle prestazioni e delle attività aggiuntive di cui al comma precedente, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le OO.SS. firmatarie della presente convenzione, ed i Comprensori competenti per territorio, definisce gli obiettivi, il budget annuale e le modalità di erogazione dello stesso ai medici di medicina generale partecipanti a tali attività integrative.
(3) La commissione provinciale di cui all'articolo 10 del presente accordo verifica a termine i risultati ottenuti ed emana le linee guida di riferimento per il periodo successivo.
(4) L'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è regolamentata come da allegato I).