Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Il medico segnala al Comprensorio tramite apposito riepilogo, il cognome e il nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. Il pagamento delle prestazioni deve avvenire entro 50 giorni dalla consegna del riepilogo, che di norma deve essere effettuata entro il 10 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni stesse. Se il riepilogo viene consegnato al Comprensorio dopo il 10 del mese, la consegna si intende effettuata il mese successivo.
(2) Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.
(3) In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.