(1) Il medico, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.
(2) La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Esso può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'articolo 29.
(3) Il medico può dar luogo al rinnovo della richiesta o alla prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando ritenga non necessaria la visita del paziente stesso. Questo rientra nei compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa.
(4) Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, con l'indicazione "al medico curante", prescrivendo la terapia e segnalando l'eventuale utilità di successivi controlli specialistici.
(5) Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste.
(6) Gli assistiti possono accedere alle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: odontoiatria, ginecologia, pediatria, psichiatria e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.
(7) Per quanto attiene i rapporti con i medici specialisti, la Provincia emana norme per la prescrizione diretta sul ricettario provinciale da parte dello specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I successivi controlli programmati saranno proposti al medico di medicina generale.
(8) Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate, anche al fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei tetti di spesa.
(9) La proposta di ricovero ordinario deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante (allegato C) che riporti i dati relativi al paziente, estratti dalla scheda sanitaria individuale.
(10) Il modulario di cui all'articolo 31, salvo il disposto del successivo articolo 33, è utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. È utilizzato altresì per le richieste di trasporto sanitario in ambulanza, sulle quali il medico annota la diagnosi del soggetto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati.
(11) Il medico di medicina generale non è tenuto alla trascrizione degli accertamenti bio-umorali e strumentali, dei ricoveri, delle indagini specialistiche, dei farmaci e delle richieste di cure termali, connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta.