Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione provinciale in materia di organizzazione del Comprensorio, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza medica generale di base, procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
(2) I medici convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione. Tale attività rientra nei compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa.