Pubblicata nel B.U. 1 febbraio 2011, n. 5.
(1) Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può chiedere il referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all’articolo 6, comma 1, escluse le leggi provinciali aventi a oggetto tributi locali, la finanza locale o la manovra finanziaria provinciale. Si applica il Capo II della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche."
(1) La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.