(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 39, è aggiunto il seguente comma 3:
“3. In deroga alle disposizioni dei commi 1 e 2, non si procede alla preventiva diffida nel caso in cui vengano rilevate violazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, degli articoli 8, comma 1, 11, 11quater e 14 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, degli articoli 5, 11, comma 6, 15, comma 1, lettere h), n) e o), 19ter, 20 e 21, comma 1, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, degli articoli 2, 3, 5, eccetto il comma 9, e dell’articolo 6, eccetto il comma 2, lettera b), della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, degli articoli 3, 4 e 6 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, degli articoli 5, 6, 10, 12, 14, 22, 23, 24 e 30 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, degli articoli 1, 2 e 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, nonché degli articoli 30 e 31 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.