Il Sindaco, sulla base dei criteri emanati dal Consiglio comunale, determina le fasce orarie massime di apertura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio, anche nella forma di commercio su aree pubbliche, tenendo conto degli interessi dei consumatori, degli imprenditori e dei lavoratori del settore, del movimento turistico e fatta salva l’osservanza dei seguenti criteri:
a) Ora di apertura non prima delle 6.00 e ora di chiusura non oltre le 23.00.
Può essere stabilito un intervallo di chiusura obbligatoria pomeridiana fino ad un massimo di due ore, tra le 12.30 e le 15.30.
Può essere stabilita mezza giornata di chiusura obbligatoria una volta alla settimana,. Tale obbligo decade se ricorre una festività infrasettimanale.
b) Gli orari e le relative deroghe possono essere differenziati per distinti:
• settori merceologici (es.: alimentari, non-alimentari);
• ambiti territoriali (es.: frazioni, zone, quartieri);
• periodi dell’anno (es.: stagione turistica, estate-inverno).
c) Chiusura nei giorni domenicali e festivi, con possibilità di deroga per un massimo di 7 giorni all’anno aumentati fino a 14 giorni nei comuni con un indice di “intensità turistica” (ASTAT) superiore a 30(1), nei seguenti casi:
• festività natalizie;
• domeniche di dicembre;
• particolari esigenze tradizionali e turistiche;
• festività e manifestazioni locali;
• particolari esigenze dei consumatori,
• nei comuni di confine.
Sono esclusi in ogni caso dalla possibilità di deroga:
- i giorni di Natale e Santo Stefano, Pasqua e lunedí di Pasqua, Pentecoste, 1 maggio e 15 agosto.
La deroga è ammessa solo al mattino e al massimo fino alle ore 13.00 nei seguenti giorni: 1° gennaio, 6 gennaio e 8 dicembre.
Al singolo operatore può essere concessa, su istanza motivata con il lancio e la presentazione di nuovi prodotti, la deroga alla chiusura domenicale e festiva: sono esclusi da tale deroga gli esercizi del settore alimentare
Casi particolari:
- solamente negli esercizi specializzati e che vendono esclusivamente fiori e piante, o articoli per turisti(2), o articoli militari, o cibi cotti o comunque preparati per asporto, banchi würstel e pasticcerie, é ammessa l’apertura fino alle ore 13.00 nei giorni feriali e festivi.
- Nel caso di fiere e mercati su aree pubbliche disciplinati dagli articoli 18 e 19 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7, che si svolgono di domenica o in giorno festivo, anche gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche, possono tenere aperti gli esercizi per la durata della fiera o mercato, solamente nella zona o quartiere in cui si svolge la manifestazione.
- Gli esercizi del settore alimentare devono garantire, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39, l’apertura in caso di piú di due festivitá consecutive.
- Al titolare di autorizzazione per la tabella riservata ai banchi würstel per il commercio su aree pubbliche, il Sindaco può concedere deroghe alla chiusura nei giorni domenicali e festivi e agli orari di apertura, anche oltre la fascia massima di apertura prevista dai presenti criteri