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1. di prendere atto che con decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari” sono state trasferite alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige:
le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati negli istituti penitenziari nonché quelle relative ai servizi minorili per la giustizia;
i rapporti di lavoro del personale sanitario operante presso la Casa circondariale di Bolzano;
gli arredi, attrezzature e beni strumentali mobili connessi all'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria di cui al decreto legislativo n. 252/2010;
2. di approvare l'allegato articolo 9/bis, che forma parte integrante della presente deliberazione; tale articolo va ad integrare la convenzione raccolta n. 2 del 7 dicembre 2010 stipulata fra la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ed i servizi competenti del Ministero della Giustizia;
3. di autorizzare, a seguito di questo trasferimento di funzioni, l'Assessore provinciale alla Famiglia, Sanità e Politiche Sociali, Dott. Richard Theiner, a stipulare la convenzione con il Ministero della Giustizia per l'integrazione, con l'articolo 9/bis allegato alla presente deliberazione, della convenzione raccolta n. 2 del 7 dicembre 2010;
4. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.
AllegatoArticolo 9bis
2. La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige attribuisce all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige la titolarità e la competenza dell'attuazione delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 19 novembre 2010 n. 252 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari”.
2. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige assicura
a) le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonché le funzioni relative ai servizi minorili per la giustizia comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis del DPR 9 0ttobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria.
Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali;
b) la gestione del personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante presso la Casa Circondariale di Bolzano con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252, individuato dal Ministero della Giustizia d'intesa con la Provincia, trasferito alla Provincia con effetto dalla medesima data e con onere a carico della Provincia stessa.
A detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale della Provincia, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.
c) il subentro nelle convenzioni in essere per lo svolgimento dell' attivitá professionale relativa alle funzioni oggetto del trasferimento, ai sensi dell' articolo 1, comma 1 Decreto legislativo 252/2010, a seguito della comunicazione, da parte del Ministero della Giustizia, dei nominativi del predetto personale e della tipologia del rapporto convenzionale in atto.
I rapporti di lavoro a tempo determinato e i rapporti convenzionali previsti da questo comma con scadenza anteriore a sei mesi dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 novembre 2010 n. 252 del con il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante presso la Casa Circondariale di Bolzano, sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva scadenza naturale, se successiva;
d) la gestione delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali mobili connessi all'esercizio delle attività sanitarie di cui al decreto legislativo 19 novembre 2010 n. 252, trasferiti alla Provincia con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
I locali destinati all'esercizio delle funzioni sanitarie trasferite sono concessi in uso a titolo gratuito all' Azienda Sanitaria, cosi come disposto all'articolo 7 della convenzione raccolta n. 2 del 7 dicembre 2010.