(1) Dopo l’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, è inserito il seguente articolo 3/bis:
“Art. 3/bis (Impianti eolici)
1. La realizzazione di impianti eolici può essere autorizzata senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area, salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici. Per la valutazione del sito vanno considerate inoltre la raggiungibilità, la necessaria sistemazione degli accessi e la connessione alla rete elettrica.
2. Per il soddisfacimento del fabbisogno di rifugi alpini e malghe non allacciati alla rete elettrica, è consentita , anche in deroga al comma 3 lettere a) e c), la realizzazione di impianti eolici di adeguate dimensioni e potenza salva la valutazione di cui al comma 1.
3. Nelle seguenti aree è vietata la realizzazione di impianti eolici:
- nei parchi naturali, nei siti Natura 2000, nei biotopi, nelle aree classificate monumenti naturali, nel Parco nazionale, nelle Dolomiti - patrimonio mondiale UNESCO, nelle zone di tutela paesaggistica e nelle zone di rispetto paesaggistico;
- in tutte le aree nelle quali la velocità media annua del vento, misurata a 30 m dal suolo in siti rappresentativi, è inferiore a 6 m/s;
- in tutte le aree al di sopra dei 2.600 m sul livello del mare;
- nelle zone residenziali e ad una distanza inferiore a 150 m dagli insediamenti residenziali."
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.