Edilizia abitativa agevolata: articolo 41, comma 3-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. – determinazione dei criteri per l’aumentato fabbisogno abitativo
(1) Per le famiglie in cui vivono una o più persone con un handicap fisico permanente la superficie abitabile dell’abitazione può essere aumentata, per ogni persona con un handicap fisico permanente, di ulteriori 15 metri quadrati e per lo scopo si può derogare alle norme e agli strumenti di pianificazione urbanistica concernenti la densità edilizia e l’indice di area coperta.
(2) Per l’abitazione di cui sopra si può prescindere dalle limitazioni previste dall’articolo 4, comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42. Pertanto la somma delle superfici accessorie della loggia e delle veranda non riscaldabili, delle cantine e dei garage può essere superiore alla superficie utile dell’abitazione stessa.
(1) La domanda di agevolazione edilizia è corredata da:
a) certificato della commissione sanitaria competente per l'accertamento delle invalidità civili attestante l'handicap fisico permanente, nonché l'eventuale stato di gravità dello stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
b) parere di un tecnico abilitato che attesti che l’abitazione oggetto dell’agevolazione edilizia preveda opere finalizzate all'adeguamento dell'abitazione alla persona in situazione di handicap fisico permanente.
(1) Ai sensi dell’articolo 41, comma 3-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, i criteri si applicano nell’assegnazione di abitazioni in locazione e in tutti i provvedimenti dell’edilizia agevolata.