1. Per servizi di consulenza sono ammissibili le spese per prestazioni di consulenza di cui ai successivi commi 4 e 5 a favore di microimprese nonché di piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria.
2. Le spese per consulenza fiscale e legale ordinaria e le spese di pubblicità sono escluse dall’aiuto.
3. Gli aiuti vengono concessi per aiutare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori e agricoltrici a usufruire di servizi di consulenza.
4. La consulenza è in relazione con almeno un obiettivo specifico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:
a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
b) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2016/2031, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica";
d) la prevenzione e la gestione dei rischi;
e) la modernizzazione, il rafforzamento della competitività, l'integrazione settoriale, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI;
f) le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;
g) la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;
h) le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità agricole;
i) produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento in base alle esigenze.
5. La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al precedente comma 4, inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può includere la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura, l'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità e gli aspetti sanitari dell'allevamento.