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di approvare le seguenti modifiche ai “Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino” di cui all’allegato della propria deliberazione 25 settembre 2018, n. 961, e successive modifiche:
1. L’articolo 12, comma 1, lettera c) viene cancellato.
2. L’articolo 12, comma 3 viene sostituito da questa nuova versione: “3. Per le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2, il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa.”
3. L’articolo 21, comma 1, lettera h) viene sostituito da questa nuova versione: “h) domande di contributo per progetti dei comitati per l’educazione permanente di cui all’articolo 16: entro il termine perentorio del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. In caso di residua disponibilità di fondi potranno essere presentate ulteriori domande entro il termine perentorio del 30 aprile dell’anno di riferimento e comunque prima dell’inizio dell’attività oggetto di contributo.”
4. Limitatamente all’anno 2023, il numero minimo di partecipanti di cui all’articolo 6 commi 7, 8 e 10 è ridotto da otto a cinque persone e il numero minimo di partecipanti che devono risiedere o lavorare in provincia di Bolzano di cui all’articolo 6 comma 9, è ridotto da quattro a tre persone
5. L’articolo 24, comma 3 viene cancellato.
6. Nell’articolo 27, comma 1, viene aggiunto una nuova lettera f): “f) essere successivi alla domanda di contributo”.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.