1. Il settore agricoltura comprende gli utilizzi irrigatori antisiccità a goccia, a pioggia o a scorrimento, l’utilizzo irrigatorio antibrina e gli utilizzi per piscicoltura e pesca sportiva.
2. Il prezzo unitario è di 0,007 €/m³. Per le superfici a prato o foraggere avvicendate il prezzo unitario è ridotto al 10 per cento. In caso di irrigazione di superfici a prato o foraggere avvicendate mediante sistema a scorrimento tradizionale secondo quanto disposto dal Piano Generale per l’Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), il prezzo unitario viene ridotto al 2,5 per cento.
3. Per impianti la cui totalità delle derivazioni o punti di consegna da altri impianti è collocata al di sopra dei 1.060 metri sul livello del mare e che approvvigionano almeno il 95 % di superfici destinate a prato o foraggere avvicendate non è dovuto il canone annuo.
4. Il canone minimo annuo è di 50,00 euro.
5. Ai sensi dell’articolo 11, commi 6 e 7, della legge al prezzo unitario di cui al comma 2 sono applicate, in punti percentuali cumulabili, le seguenti riduzioni:
a) riduzione del 30 per cento in caso di utilizzo di impianti consortili o gestiti in comune sotto altra forma giuridica;
b) riduzione del 35 per cento in caso di utilizzo di tecniche di irrigazione a goccia o microjet o di altre tecniche a risparmio idrico di impatto simile su almeno il 70 per cento delle superfici irrigate dall’impianto o nel caso di regolazione dell'impianto mediante sensori per la misura dell’umidità del terreno con registrazione in continuo dei dati misurati e una densità di installazione di almeno 1 sensore per ettaro o almeno 3 sensori per impianto. Negli impianti misti la riduzione è calcolata escludendo le superfici a prato o foraggere avvicendate, se non dotate dei sensori sopra citati;
c) riduzione del 10 per cento in caso di disponibilità di un volume d’invaso utile da 20 a 200 m³/ha e del 20 per cento con un volume superiore a 200 m³/ha; le riduzioni trovano applicazione a partire da un volume di invaso utile di 40 m³;
d) limitatamente a impianti approvvigionati mediante concessioni rilasciate, anche solidalmente, ad aziende individuali, si applica inoltre:
1) riduzione del 20 per cento in caso di impiego di tecniche di coltivazione biologica certificate;
2) riduzione del 30 per cento in caso di aziende cui sono assegnati 75 o più punti di svantaggio ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia del 9 marzo 2007, n. 22, che coltivano prevalentemente superfici a prato o foraggere avvicendate.
6. Per concessionari per i quali il canone annuo è calcolato in base alla quantità d’acqua annua misurata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, valgono solo le condizioni di cui al comma 5, lettere a) c), e d).
7. Per piscicoltura e pesca sportiva il prezzo unitario intero di cui al comma 2 è ridotto al 10 per cento.
8. Per il solo utilizzo antibrina è dovuto unicamente il canone minimo annuo di cui al comma 4.