1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’unità organizzativa competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento dei vantaggi economici liquidati.
2. Una commissione costituita dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione competente e da due collaboratori/collaboratrici individua il campione da sottoporre a controllo mediante sorteggio.
3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’unità organizzativa competente.
4 Il controllo a campione verte su:
a) la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal soggetto richiedente,
b) l’effettiva realizzazione delle attività per le quali è stato concesso il vantaggio economico e l’intera effettuazione delle relative spese sostenute in relazione all’attività finanziata,
c) la documentazione relativa all’attività di volontariato,
d) la tenuta dei registri previsti dallo statuto o dal regolamento interno.
5. Se necessario i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all’Amministrazione provinciale.