1. Le organizzazioni possono richiedere l’assegnazione e l’erogazione di un anticipo per un importo non superiore all’80% dell’ammontare del singolo vantaggio economico concesso. L’anticipo viene richiesto contestualmente alla domanda di concessione del vantaggio economico.
2. Chi ha ottenuto un anticipo per un progetto pluriennale deve rendicontare le spese sostenute, per un importo pari al totale dell’anticipo stesso, preferibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo all’avvenuta erogazione.
3. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario, da presentarsi entro il termine massimo di cui al comma 2, può essere concessa una proroga fino a un massimo di un ulteriore anno.
4. La parte dell’anticipo concesso che non è stata utilizzata per coprire le spese ammesse a finanziamento o che non è stata adeguatamente rendicontata deve essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali.