1. Sono concessi i seguenti contributi e finanziamenti:
a) per la costruzione, l’ampliamento, la sistemazione e il risanamento della viabilità rurale ai sensi della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, e successive modifiche, vengono concessi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) finanziamenti fino al 80 % delle spese riconosciute;
b) per la costruzione, l’ampliamento, la sistemazione e il risanamento di strade private di accesso ai masi in zone stabilmente abitate vengono concessi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), contributi nella misura massima del 50% delle spese riconosciute.
2. Per la parte dell’agevolazione che riguarda le spese tecniche, le spese riconosciute sono calcolate ai sensi dell’elenco prezzi unitari in vigore.
3. I tecnici dell’Ufficio provinciale Economia montana eseguono una verifica tecnica per accertare se i lavori per i quali viene chiesta un’agevolazione rientrino tra quelli agevolabili ai sensi dei presenti criteri. A tal fine lo stesso Ufficio si può avvalere della collaborazione delle stazioni forestali territorialmente competenti.
4. Nei comuni con una lunghezza della rete viaria rurale superiore ai 100 km verranno finanziati al massimo 3 progetti per anno.
Nei comuni con una lunghezza della rete viaria rurale compresa fra 30 km e 100 km verranno finanziati al massimo 2 progetti per anno.
Nei comuni con una lunghezza della rete viaria rurale compresa fra 10 km e 30 km verrà finanziato al massimo 1 progetto per anno.
Nei comuni con una lunghezza della rete viaria rurale inferiore ai 10 km verrà finanziato al massimo 1 progetto ogni 2 anni.
5. I costi massimi ammissibili per progetto corrispondono a 250.000,00 €.
6. Il comune competente definisce la priorità dei progetti che sono stati presentati in quell’anno all’Ufficio Economia Montana e comunica la stessa con delibera di giunta comunale entro il 30 giugno all’Ufficio.
7. L’ordine con cui verranno finanziati i progetti viene stabilito, considerando le priorità definite dai rispettivi comuni e dalla lunghezza della viabilità rurale nei singoli comuni.
8. La graduatoria effettiva del finanziamento viene approvata con decreto dell’assessore competente tenendo conto dell’effettiva disponibilità finanziaria e dell’urgenza.
9. L’approvazione e il finanziamento dei progetti sono disposti con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Foreste.
10. Le agevolazioni vengono concesse sino ad esaurimento dei fondi stanziati a tal fine. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, le relative domande di agevolazione dovranno essere archiviate d’ufficio.