Criteri per la concessione di aiuti destinati a compensare le perdite dovute all’estirpazione di piante di pomacee infestate dal colpo di fuoco batterico
1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per provvedimenti straordinari nella difesa delle piante, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera n), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, in specifico a seguito dell’estirpazione di piante di pomacee a causa di infestazione di colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.).
2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo. Tale regolamento prevede che possano essere concessi, a favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti “de minimis” fino a 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale importo complessivo è attualmente fissato dal decreto ministeriale 19 maggio 2020.
1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono le microimprese, nonché le piccole e medie imprese (PMI) che, anche in forma associata non temporanea, occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, e che sono attive nella produzione agricola primaria e iscritte nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche.
1. L'aiuto è concesso a parziale compensazione delle perdite dovute all’estirpazione di piante di pomacee infestate dal colpo di fuoco ed estirpate ai sensi del Decreto del Responsabile del Servizio fitosanitario n. 4755/2021 del 17 marzo 2021.
2. Ai fini della concessione di un aiuto l’impresa agricola deve coltivare almeno 0,5 ettari di superficie a pomacee, tenuto conto dei dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche.
1. Non sono concessi aiuti per
a) estirpazioni di piante di pomacee che non sono state eseguite in conformità alla ingiunzione ufficiale di estirpazione ai sensi del Decreto del Responsabile del Servizio fitosanitario n. 4755/2021 del 17 marzo 2021;
b) estirpazioni di piante di pomacee i cui oneri sono coperti interamente da assicurazioni e/o fondi mutualistici;
c) estirpazioni di piante di pomacee il cui danno o attacco dal colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.) é stato causato deliberatamente dal beneficiario o è la conseguenza della sua negligenza;
d) estirpazioni di piante di pomacee il cui valore di mercato riconosciuto ai sensi del successivo articolo 6, comma 1, non supera 5.000,00 euro.
1. Il/la richiedente deve consentire libero accesso al personale in servizio della Ripartizione provinciale agricoltura, che é incaricato ad applicare delle presenti disposizioni, agli appezzamenti e alla documentazione, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della concessione dell’aiuto.
1. L’aiuto viene concesso a titolo di contributo in conto capitale e ammonta al 70 per cento del valore di mercato delle piante di pomacee estirpate, riconosciuto dall'Ufficio per la frutti-viticoltura presso la Ripartizione provinciale all'Agricoltura.
2. L’importo del valore di mercato deve essere decurtato da liquidazioni derivanti da assicurazioni o fondi mutualistici.
3. Il valore di mercato di cui al comma 1 è definito con apposito provvedimento del Direttore dell’Ufficio frutti-viticoltura presso la Ripartizione provinciale all'Agricoltura.
4. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al/alla richiedente non può superare euro 25.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
1. Le domande di concessione e liquidazione devono essere compilate sul modulo predisposto dall'ufficio competente e presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura.
2. Le domande devono essere inviate esclusivamente per via elettronica e in formato PDF tramite un'unica e-mail certificata (PEC).
3. Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre dell’anno in cui è avvenuta l’estirpazione, fatta salva la possibilità, in caso di insufficienza di disponibilità finanziaria, di ripresentare la domanda entro il termine previsto per l’anno successivo.
1. L’ufficio competente verifica l’ammissibilità della domanda, la regolare presentazione della stessa, nonché i dati e le dichiarazioni ivi contenuti.
2. In caso di regolare presentazione l’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta.
3. Le domande incomplete o che non soddisfano i presupposti di cui all’ articolo 3, comma 2, devono essere perfezionate entro un termine massimo di 15 giorni dalla relativa richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti e le domande non ammissibili vengono archiviate d’ufficio.
1. Le domande presentate e complete sono approvate e liquidate, tenendo conto della data di presentazione fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili nei capitoli di bilancio relativi all'anno di presentazione.
1. Se dopo la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che deve essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.
2. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.
2. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, le domande di aiuto sono archiviate d’ufficio.
1. Il presente regime di aiuti è valido dal 1° gennaio 2023.