1. L’ente gestore garantisce il personale necessario per assicurare tutte le prestazioni e attività previste dall’articolo 6 e da ogni singolo contratto di accompagnamento/ assistenza. Esso è responsabile in caso di eventuali mancanze o irregolarità.
2. Il personale dispone di una formazione adeguata e delle competenze tecniche e sociali necessarie per l’esercizio delle varie funzioni e l’erogazione delle singole prestazioni; esso deve frequentare regolarmente corsi d’aggiornamento.
3. Nella scelta del personale da destinare allo svolgimento di attività che non necessitano espressamente di una specifica formazione o che non richiedono un determinato profilo professionale, vengono prese in considerazione preferibilmente persone che hanno una formazione o esperienza lavorativa nell’ambito dell’assistenza sociale.
4. La persona di riferimento responsabile dei servizi deve appartenere a uno dei seguenti profili professionali:
a) assistente geriatrico/geriatrica o assistente socioassistenziale;
b) assistente per soggetti portatori di handicap;
c) educatore/educatrice sociale o educatore/educatrice per soggetti portatori di handicap (qualifica in esaurimento);
d) operatore/operatrice socio-assistenziale;
e) tecnico/tecnica dei servizi sociali;
f) ergoterapista o terapista occupazionale.
5. La/Il responsabile dei servizi è responsabile dell’accompagnamento o dell’assistenza specifici delle/degli utenti attraverso personale adeguato e a tal fine legittimato.
6. Se i servizi vengono gestiti dall’ente gestore di una residenza per anziani, la/il responsabile dei servizi può essere, anche in deroga al comma 4, la responsabile tecnica/il responsabile tecnico dell’assistenza o una/un responsabile di settore della struttura residenziale. In questo caso va garantita trasparenza rispetto all’imputazione dei tempi e dei costi del lavoro tra i servizi.
7. Per l’offerta assistenza abitativa plus, per l’assistenza diretta sono da rispettare i seguenti parametri del personale, che si riferiscono ai posti letto autorizzati per struttura:
8 equivalenti a tempo pieno (ETP) ogni 25 posti, inclusa la persona di riferimento di cui al comma 4.
I parametri del personale sono riferiti al personale equivalente a tempo pieno (ETP) effettivamente in servizio e al complesso dei posti letto autorizzati per struttura, e sono da calcolare e garantire su tale base. Qualora, per oltre quattro mesi consecutivi, si verifichi una discrepanza tra i posti letto autorizzati e quelli effettivamente occupati pari ad uno scostamento di almeno 8 per cento, i parametri del personale da rispettare sono calcolati in base ai posti letto effettivamente occupati. Come base di calcolo si considera il mese di riferimento della rilevazione.
Il personale è presente nella struttura ogni giorno.
8. Il personale nonché i volontari e le volontarie devono essere assicurati per la responsabilità civile contro terzi.