1. I servizi sono gestiti direttamente dal Comune o trasferiti ad altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, prevalentemente a enti gestori di strutture residenziali.
2. Nell’atto di trasferimento di cui al comma 1 vengono stabilite le modalità di gestione, in ottemperanza alle disposizioni provinciali vigenti. L’atto di trasferimento, o, in assenza di trasferimento, il regolamento di servizio, deve regolare almeno i seguenti aspetti:
a) se il Comune mette a disposizione anche gli alloggi:
- le modalità relative alla cessione degli alloggi all’ente che gestisce i servizi;
- la forma di cessione dell’alloggio alle/agli utenti;
- chi sostiene i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e in quale misura;
- la procedura e le competenze nel caso di mancato pagamento di spese che non sono regolamentate;
b) i criteri e le modalità di ammissione e dimissione delle/degli utenti, da pubblicarsi online. A tal fine si terrà prevalentemente in considerazione quanto segue:
- la persona vive da sola, in isolamento sociale e a rischio di abbandono;
- la persona vive in un’abitazione non adatta alle proprie specifiche esigenze o che presenta significative barriere architettoniche;
- la persona, pur avendone bisogno, è priva di qualsiasi forma d’aiuto esterno o dispone di un insufficiente aiuto familiare;
- per i familiari l’assistenza risulta eccessivamente onerosa;
- la persona per altri motivi si trova in una situazione sociale non sostenibile.
c) la gestione di un’apposita graduatoria per l’ammissione, indipendente da quella per gli alloggi per anziani nei quali non viene offerto alcun servizio;
d) l’assenza delle/degli utenti;
e) l’assistenza notturna di cui all’articolo 5, comma 4;
f) la modalità prevista per l’ammissione in un ricovero temporaneo delle/degli utenti, delle offerte Accompagnamento abitativo, Assistenza abitativa e nonché Assistenza abitativa plus che necessitano di un’assistenza notturna prolungata, oppure, indifferibilmente, il loro immediato trasferimento in una residenza per anziani qualora il servizio stesso non risulti più adatto alle loro esigenze;
g) le modalità seguite dalla residenza per anziani per garantire l’inserimento prioritario in lista di attesa delle/degli utenti sulla base del sistema di punteggio previsto;
h) la forma di collaborazione con gli altri servizi sociali e sanitari presenti sul territorio provinciale, tra l’altro con il rispettivo sportello unico per l’assistenza e cura ai sensi dell’articolo 15/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;
i) quali tipologie di servizi di cui all’articolo 6, comma 1, vengono attivate;
j) nel caso di offerta di accompagnamento e assistenza abitativa, l’eventuale possibilità di ammettere convivenze tra le/gli utenti, affinché possano coabitare nell’alloggio e, in caso affermativo, in base a quali criteri, fermo restando il divieto di sublocazione;
k) quale ente – Comune o ente gestore – sostiene gli eventuali costi non coperti dalla tariffa, nel caso in cui la retta superi la tariffa massima;
l) se le tariffe delle prestazioni aggiuntive a favore delle/degli utenti di cui all’articolo 8, comma 4, sono integrate dal Comune e, in caso affermativo, in quale misura.
m) per l’offerta assistenza abitativa plus deve essere fissato l’importo forfettario annuo di compartecipazione ai relativi costi da parte del Comune o dei Comuni.
3. Per quanto riguarda la determinazione delle spese accessorie per la manutenzione ordinaria si applicano le disposizioni del Codice civile. In casi dubbi si applica la ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario, applicata dall’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano.
4. La decisione relativa alle tipologie di offerta di cui all’articolo 6, comma 1, spetta all’ente gestore dei servizi, d’intesa con il Comune competente, in base alle condizioni d’accesso previste nell’atto di trasferimento. La decisione relativa all’ammissione spetta all’ente gestore del servizio.