1. L’articolo 1, comma 1, dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 è così sostituito:
“1. La presente deliberazione disciplina la formazione del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine e delle scuole secondarie paritarie e la formazione del-le/degli insegnanti delle scuole di musica della Provincia.”
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell‘ art. 3 dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 è inserita la seguente lettera e):
„e) I docenti delle scuole secondarie di I e II grado delle località ladine che richiedono l’ammissione al corso di formazione devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per l’accesso all’insegnamento nelle scuole delle località ladine:
- attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, integrato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e
- attestato di conoscenza della lingua ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, integrato dall’art. 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.”
3. L’articolo 3, comma 6, dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 è così sostituito:
6. Le specifiche competenze disciplinari delle/dei docenti in formazione nella propria materia di insegnamento si evincono dai titoli di studio posseduti, ma devono essere confermate anche nell’ambito dell’osservazione in aula e della documentazione dello sviluppo delle competenze personali. Per le classi di concorso che comprendono un gruppo di materie e per le quali le disposizioni sui titoli di accesso non prevedono esami integrativi specifici, sono previsti moduli obbligatori nel corso dell’anno formativo, la cui valutazione positiva è requisito necessario per l’ammissione al colloquio finale. Questi moduli prevedono l’elaborazione di due aree tematiche approvate dall’ispettore/ispettrice competente in modus Blended Learning. Consistono nell’autoapprendimento, in compiti di lavoro orientati alla pratica, nella presentazione dell’elaborazione didattico-metodica in presenza e nell’attuazione concreta della rispettiva unità didattica in classe. Queste attuazioni concrete e le domande di approfondimento sono valutate da una commissione nominata dal direttore/dalla direttrice provinciale competente. È composta dal/dalla mentore, dal/dalla dirigente scolastico/a della scuola in cui si svolge l’unità didattica e da un/una docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella rispettiva classe di concorso/materia di insegnamento. La valutazione minima di 18/30 costituisce condizione di ammissione al colloquio finale.
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 sono inseriti i seguenti commi 9 e 10:
“9. Qualora la dirigente scolastica / il dirigente scolastico, gli esperti / le esperte o le/i mentori ravvisino delle carenze in merito all’attuazione didattico-metodica dei contenuti del percorso formativo, il direttore/la direttrice provinciale competente nomina una commissione straordinaria per la valutazione dell’insegnamento. La commissione è composta da
- un/a rappresentante della Direzione Istruzione e Formazione, che la presiede,
- dall’esperto/a del rispettivo modulo didattico,
- dal/dalla mentore e
- dal/dalla dirigente scolastico/a dell’insegnante.
10. In caso di esito negativo dell’implementazione didattico-metodica, il/la docente in formazione viene escluso/esclusa dal corso di formazione per la classe di concorso, alla quale aspira.”
5. L’articolo 4, comma 5, dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 è così sostituito:
“5. La competente Direttrice / il competente Direttore provinciale Scuole determina gli elementi e l’ammontare del corso di formazione per le/i docenti di Italiano L2 (classi di concorso A078 e A079), il quale ha lo scopo di formare insegnanti che posseggono requisiti di accesso eterogenei, per rispondere alle specifiche esigenze dell'insegnamento della seconda lingua in Alto Adige, nonché gli elementi e l’ammontare del corso di formazione per le/i docenti dell’ambito disciplinare AD4 presso le scuole secondarie delle località ladine (classi di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado). In ogni caso, il possesso di 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche costituisce requisito di ammissione al corso di formazione per queste classi di concorso; il candidato / la candidata deve possedere almeno 6 crediti formativi universitari in almeno tre dei quattro suddetti ambiti disciplinari.”
6. Al termine della lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 è inserito il seguente periodo:
“Per i candidati del modello integrato, il conseguimento dei 24 CFU nei campi dell’antropologia, della psicologia, della pedagogia e della didattica della metodologia non costituisce requisito di ammissione.”
7. Negli articoli 6 e 7 dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 le cifre “25” sono sostituite dalle cifre “20”.
8. Il comma 2 dell’articolo 12 dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 è così sostituito:
“2. Il Consiglio di corso è formato da:
• la Direzione del corso proposta dalla Direzione Istruzione e Formazione che lo presiede;
• due rappresentanti delle Direzioni Istruzione e Formazione;
• un/a rappresentante della Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina per temi riguardanti la formazione dei docenti della scuola di musica;
• un/a rappresentante della Direzione provinciale Scuola professionale tedesca e ladina per temi riguardanti la formazione dei docenti della scuola professionale.”