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1. Di disciplinare per l’anno 2022 a livello provinciale l’illuminazione natalizia esterna pubblica ai fini di ottenere una riduzione del consumo di energia elettrica almeno del 30% rispetto all’illuminazione utilizzata per l’anno 2021. Dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
a) La messa in funzione dell’illuminazione natalizia è consentita dal 25 novembre 2022 al 6 gennaio 2023.
b) L’illuminazione deve essere spenta almeno tra le ore 23:00 e le ore 6:00.
c) Nei casi in cui l’illuminazione natalizia sia collegata all’illuminazione stradale e non sia possibile a breve predisporre lo spegnimento automatico con pianificazione oraria, è consentita l’accensione parziale dell’illuminazione natalizia oppure di prevedere una misura di risparmio energetico alternativa.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge provinciale del 21 giugno 2011, n. 4 e successive modifiche e ai sensi dell’articolo 4 comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 e successive modifiche, poiché si tratta di un atto destinato alla generalità dei cittadini.