1. Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno per le iniziative a partire dall’anno successivo.
Le domande per le iniziative dell’anno 2023 devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il 30 giugno 2023.
2. È ammissibile soltanto una domanda all'anno per ogni rifugio alpino.
3. I progetti d'investimento concernenti le costruzioni con relativo arredamento non possono essere ripartiti in più domande di contributo.
4. Per lo stesso progetto non può essere richiesta un'ulteriore agevolazione presso un altro ente pubblico.
5. La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dall’Area funzionale turismo, munita di marca da bollo, va presentata all’Area funzionale turismo prima dell'inizio dei lavori in caso di lavori soggetti a concessione edilizia, o prima della emissione del primo documento di spesa per le altre iniziative.
6. Per lavori soggetti a concessione edilizia rispettivamente a un titolo abilitativo la domanda è corredata da:
a) relazione tecnico-illustrativa;
b) progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;
c) preventivo dettagliato di spesa;
d) concessione o autorizzazione edilizia o titolo abilitativo.
7. Per iniziative non soggette ad autorizzazione la domanda è corredata da:
a) relazione illustrativa;
b) preventivo dettagliato;
c) planimetria dei locali interessati.
8. Nella domanda il richiedente/la richiedente deve impegnarsi a non mutare la destinazione dell'azienda per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data dell'ultima fattura ammessa al contributo. In caso contrario, il contributo viene restituito in proporzione alla durata residua. Il richiedente/La richiedente deve inoltre impegnarsi a non vendere, affittare o cedere in comodato i beni di investimento agevolati per la durata di cinque anni dal loro acquisto, pena la revoca del contributo. Non si procede alla revoca del contributo nei seguenti casi, purché gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività aziendale:
a) cessione dell'intera azienda a parenti o affini entro il terzo grado di parentela;
b) grave malattia o infortunio, che rendono impossibile la continuazione dell'attività.
9. I/Le richiedenti che non sono proprietari/proprietarie dell'immobile devono dimostrare la disponibilità del bene per l'intera durata della destinazione o allegare una dichiarazione d'impegno del proprietario/della proprietaria ai sensi del comma 8.
10. In casi particolari di emergenza, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 5, può essere presentata anche una domanda di contributo per lavori di riparazione urgenti ed improrogabili, necessari per la ripresa immediata dell’attività del rifugio, fino ad un massimo di 25.000,00 euro di spesa ammessa.