...omissis...
1. di approvare i criteri di cui all’allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare le seguenti modifiche ai “Criteri per l’inserimento lavorativo e l’occupazione lavorativa delle persone con disabilità” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2016, n. 1458, e successive modifiche:
2.1. Il numero 4 del punto 4.1.4 dell’articolo 4 è così sostituito:
“4. La convenzione individuale per l’inserimento lavorativo è predisposta sulla base del facsimile di cui all’allegato B e la sua attivazione è autorizzata tramite il servizio online ProPraktika messo a disposizione dalla Ripartizione provinciale Lavoro, di seguito denominato ProPraktika. Il soggetto ospitante o suo delegato aderisce alla proposta di convenzione, accettandone le condizioni, tramite accesso alla propria area riservata all’interno del suddetto servizio. La Ripartizione provinciale Lavoro, previa verifica delle condizioni e dei requisiti previsti, autorizza l’attivazione della convenzione individuale, che al fine del proprio perfezionamento dovrà essere sottoscritta dal beneficiario e dal soggetto ospitante o suo delegato.”
2.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
“2. L’obbligo di utilizzo di ProPraktika di cui all’articolo 4, punto 4.1.4, numero 4, trova applicazione dall’entrata in funzione del relativo servizio. Fino all’implementazione dello stesso, gli adempimenti da assolvere tramite ProPraktika si ritengono assolti con la trasmissione all’Ufficio Servizio lavoro via PEC.
3. Le indennità relative alle convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo in essere al 1° gennaio 2022 vengono ricalcolate d’ufficio in base ai nuovi parametri e le convenzioni stesse si ritengono adeguate d’ufficio alla nuova disciplina, senza necessità di nuovo accordo tra le parti.”
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, e 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2022.