1. La liquidazione del contributo avviene dopo la realizzazione dell’investimento, sulla base del rendiconto finale di spesa e solo se il progetto realizzato corrisponde a quello previsto nella domanda.
2. La domanda di liquidazione deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica e trasmessa in formato PDF, in un’unica comunicazione PEC, alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio provinciale competente nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente ed entro il termine di cui al comma 7.
3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata la seguente documentazione:
a) fatture, regolarmente quietanzate come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e UE.
b) contratto di leasing;
c) copia della carta di circolazione del veicolo;
d) copia del certificato di proprietà del veicolo;
e) dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara che la sostituzione di un veicolo con classe di emissione inferiore a 6d-temp per il quale è stata rilasciata la licenza ovvero autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), con il nuovo veicolo incentivabile è avvenuta, laddove previsto;
4. I beni agevolati devono essere iscritti nel registro dei beni ammortizzabili.
5. Non sono ammesse forme di compensazione.
6. Per la valutazione della documentazione, l’ufficio provinciale competente può avvalersi di pareri tecnici e stime.
7. La rendicontazione finale della spesa va presentata all’ufficio competente entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’unità organizzativa responsabile del procedimento ne dispone la revoca.
8. Non sono in genere ammesse proroghe di questo termine. Per gravi e motivate ragioni l’ufficio competente può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, il contributo è automaticamente revocato.
9. Se nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione del contributo l’azienda viene trasferita o incorporata, l’agevolazione è trasferita ai subentranti.
10. Il successore deve possedere i requisiti per beneficiare del contributo e proseguire l’attività economica in provincia di Bolzano.
11. Il successore deve assumere in proprio gli obblighi previsti e rispettarli.
12. Il direttore/La direttrice dell’ufficio competente dispone la liquidazione del contributo.