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1. di approvare ai fini della formazione specifica in medicina generale le linee guida relative agli incarichi convenzionali temporanei di cui all’articolo 9 del Decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, assunti da parte di medici in formazione.
2. Le predette linee guida prevedono quanto segue:
a) È previsto il supporto tramite un/una tutor ai sensi dell’articolo 18 della Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, quale persona di riferimento nello svolgimento dell’attività assistenziale nonché ai fini della valutazione dell’attività svolta da parte del medico in formazione per il corso di formazione.
b) Il riconoscimento delle ore di attività svolta nell’ambito di un incarico convenzionale temporaneo quali ore di attività pratica, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, avviene in conformità alle disposizioni di cui all’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – triennio 2016-2018, sottoscritto in data 20 gennaio 2022. Ai sensi dell’articolo 35, comma 5, del predetto accordo collettivo è prevista l’apertura dello studio professionale non inferiore a 5 ore settimanali in caso di presa in carico fino a 500 pazienti e in caso di presa in carico da 501 a 1.000 pazienti l’apertura dello studio professionale non inferiore a 10 ore settimanali. Ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del medesimo accordo collettivo si applica un limite di attività oraria pari a 24 ore settimanali. Trattasi, di conseguenza, altresì del massimale di ore di attività assistenziale svolta dai medici in formazione che possono essere riconosciute ai fini della formazione.
c) Le modalità concrete del riconoscimento dell’attività svolta nell’ambito dell’incarico temporaneo quali ore di attività pratica sono rimesse al centro di formazione specifica in medicina generale al quale compete, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, la realizzazione delle attività del corso di formazione. In particolare, le ore di attività svolte nell’ambito di un incarico temporaneo da computare nel monte ore complessivo non dovranno andare a scapito dei periodi formativi di breve durata, ma piuttosto andranno adeguati conformemente i periodi di formazione di più lunga durata.
d) In caso di assunzione di un incarico convenzionato temporaneo durante il primo anno di formazione il numero degli assistiti presi in carico sarà limitato a un massimo di 500, a meno che l’attività si svolga nell’ambito di una medicina di gruppo nel qual caso è possibile prendere in carico fino a 1.000 assistiti. Nei successivi anni di formazione possono comunque essere presi in carico fino a 1.000 assistiti.
e) L’assunzione di un incarico convenzionale temporaneo avviene preferibilmente nell’ambito di una medicina di gruppo.
f) L’assunzione di un incarico convenzionale temporaneo avviene preferibilmente nell’ambito di un corso di formazione a tempo parziale.