1. Le tariffe orarie sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale assieme alla quota base per il servizio; la Giunta provinciale stabilisce assieme alla quota base anche le tariffe per l’assistenza specializzata, l’importo per i pasti e l’importo massimo per il trasporto nonché le tariffe massime per le prestazioni aggiuntive.
2. L’ente gestore del servizio di assistenza diurna stabilisce, entro il 30 novembre di ciascun anno, nei limiti degli importi massimi stabiliti dalla Giunta provinciale, le rette giornaliere omnicomprensive da applicarsi nell’anno successivo.
3. La residenza per anziani deve informare preventivamente l’ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente e l’ufficio provinciale competente dell’attivazione di un centro di assistenza diurna accreditato o di un servizio di assistenza diurna all’interno della residenza per anziani, comunicando il numero di posti previsti, ogni eventuale modifica relativa a detti posti nonché, con cadenza annuale, la tariffa giornaliera onnicomprensiva per ciascuna tipologia di assistenza diurna.
4. L’ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente è tenuto a pagare all’ente gestore del servizio di assistenza diurna l’eventuale quota tariffaria a carico dell’ente pubblico ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, nonché la differenza tra la tariffa stabilita dalla Giunta provinciale e la retta giornaliera massima, stabilita sempre dalla Giunta provinciale, o la retta giornaliera stabilita dall’ente gestore del servizio di assistenza diurna, nel caso in cui quest’ultima sia inferiore.
5. Se l’ente gestore del servizio di assistenza diurna fissa una retta giornaliera più alta di quella fissata dalla Giunta provinciale, il Comune nel cui ambito territoriale è offerto il servizio, dopo aver espresso il proprio assenso, pagherà la differenza.
6. Per la determinazione della tariffa giornaliera possono essere presi in considerazione solo i costi del personale impiegato nel servizio e i costi delle prestazioni del servizio. A tal fine è istituito presso l’ente gestore un apposito centro di costo.
7. Per quanto pertinente, trova applicazione il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
8. L’attivazione di centri di assistenza diurna da parte di residenze per anziani o del servizio di assistenza diurna in residenze per anziani è considerata prioritaria ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 764 del 3 maggio 2010, e successive modifiche, in attuazione del piano sociale, ed è pertanto finanziata ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della predetta deliberazione. L’ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente è tenuto a creare i presupposti giuridici necessari per il finanziamento del servizio.
9. Le tariffe per le prestazioni aggiuntive corrispondono al doppio della tariffa minima valida per le corrispondenti prestazioni del centro diurno dell’assistenza domiciliare. Per le prestazioni aggiuntive non può essere richiesta un’agevolazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
10. In deroga al comma 9 del presente articolo la tariffa per la prestazione aggiunta trasporto viene fissata annualmente dalla Giunta provinciale.