1. L’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge sulla non autosufficienza è erogato mensilmente dall’ASSE alla persona non autosufficiente o al suo/alla sua legale rappresentante, oppure a una persona delegata dalla persona non autosufficiente o dal suo/dalla sua legale rappresentante.
2. In caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, l’assegno di cura è erogato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda. La data di presentazione della domanda è determinata dalla data di invio telematico della stessa. I centri di accettazione inviano le domande alla Ripartizione provinciale Politiche sociali tassativamente entro il mese di presentazione delle stesse.
3. L’assegno di cura viene erogato per un tempo illimitato, salvo le seguenti eccezioni:
a) l’assegno di cura viene erogato per 18 mesi se il competente medico di medicina generale attesta nel certificato medico, che le limitazioni funzionali sono prevalentemente riconducibili a un evento acuto, a cui segue un programma di riabilitazione, per cui si rende necessaria una nuova valutazione del fabbisogno assistenziale;
b) l’assegno di cura viene erogato per 18 mesi, se l’unità di valutazione nel corso dell’accertamento del fabbisogno assistenziale constata, che le limitazioni funzionali di cui all’art. 2 sono prevalentemente riconducibili a un evento acuto, motivo per cui una rivalutazione risulta necessaria, o se una rivalutazione risulta opportuna per altri motivi.
c) per persone, che percepiscono l’assegno di cura ai sensi dell’art. 11.
d) per persone, che percepiscono l’assegno di cura ai sensi dell’art. 10, comma 17.
4. L’assegno di cura per persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge sulla non autosufficienza, è erogato dall’ASSE, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, direttamente alle residenze per anziani accreditate.
5. L’assegno di cura non viene erogato alle persone ospitate in strutture residenziali per anziani che non dispongono di un’autorizzazione o dell’accreditamento previsti dalle disposizioni provinciali; inoltre a tali strutture non spetta l’assegno di cura di cui al comma 4.
6. Ai fini della corretta erogazione dell’assegno di cura, devono essere comunicate all’ASSE le seguenti informazioni:
a) il Servizio per la valutazione della non autosufficienza comunica gli esiti della valutazione del fabbisogno assistenziale e l’eventuale impossibilità a effettuare la visita di verifica;
b) i gestori dei servizi comunicano le prestazioni erogate a fronte della prescrizione di buoni servizio e la tariffa applicata;
c) l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige comunica il numero di giorni di degenza delle persone non autosufficienti nelle strutture del servizio sanitario, in conformità all’articolo 10, comma 7, della legge sulla non autosufficienza; per la corretta identificazione della persona vengono comunicati nome e codice fiscale;
d) le residenze per anziani comunicano le date di ammissione e dimissione delle persone ospitate a lungo termine e il numero di giorni di effettiva presenza nel mese.
7. La persona che percepisce l’assegno di cura è tenuta a comunicare tempestivamente all’ASSE:
a) ogni cambiamento di residenza o dimora stabile;
b) la permanenza in strutture residenziali situate fuori dal territorio della provincia di Bolzano (ospedali, cliniche, residenze per anziani);
c) l’eventuale fruizione di altre prestazioni finanziarie con analoghe finalità (es. prestazioni dall’estero);
d) l’eventuale godimento di un periodo di aspettativa retribuita per attività di assistenza da parte di una persona curante per un periodo superiore a 10 giorni di calendario al mese, con l’indicazione del periodo per il quale viene usufruita l’aspettativa retribuita.
8. Le permanenze prolungate fuori dal territorio della provincia di Bolzano vanno sempre comunicate anticipatamente all’ASSE. La persona che beneficia dell’assegno o il suo/la sua rappresentante legale sono in ogni caso tenuti a comunicare tempestivamente all’ASSE qualsiasi mutamento delle condizioni che possono incidere sul diritto all’assegno di cura.
9. Si considera dimora stabile in provincia di Bolzano la permanenza fuori dal territorio provinciale, anche se interrotta, per un periodo complessivo inferiore a tre mesi nell’arco di un anno solare,. Superati i tre mesi, decade il diritto all’assegno di cura. Requisito necessario per presentare una nuova domanda di assegno di cura è l’attestazione di dimora stabile in provincia di Bolzano per almeno un anno nel periodo immediatamente precedente la presentazione della nuova domanda.
10. Per gravi e motivate ragioni, e previa autorizzazione da parte dell’ASSE, il periodo di tre mesi di cui al comma 9 può essere superato per un massimo di ulteriori 60 giorni nell’arco dell’anno solare. L’erogazione dell’assegno di cura è sospesa a partire dal mese successivo a quello di superamento dei tre mesi e viene ripristinata a partire dal mese successivo a quello del rientro in provincia di Bolzano e previa comunicazione all’ASSE. Qualora chi beneficia della prestazione sia in possesso di certificazione dello stato di invalidità civile con diritto all’indennità di accompagnamento, l’assegno di cura è erogato senza interruzione, nella misura corrispondente al 1° livello di non autosufficienza.
11. Si può prescindere dal requisito della dimora stabile in provincia di Bolzano nelle seguenti situazioni, fermo restando il requisito della residenza e rendendo possibile una visita di verifica della non autosufficienza presso il luogo di residenza in provincia di Bolzano:
a) qualora la permanenza fuori dal territorio provinciale sia ritenuta necessaria per motivi di salute o terapeutici, che vanno attestati dal competente medico specialista del Servizio sanitario provinciale. L’attestato deve essere rinnovato annualmente. L’adeguatezza della cura prestata deve essere attestata da una relazione annuale redatta da personale medico o infermieristico addetto alla cura, che va inviata al Servizio di valutazione della non autosufficienza;
b) qualora bambini e bambine o giovani non autosufficienti fino al 21º anno di età vengano collocati con provvedimento del Servizio sociale territorialmente competente o con provvedimento dell’Autorità giudiziaria in una struttura residenziale socio-pedagogica o socio-sanitaria oppure in una famiglia affidataria a tempo pieno fuori dal territorio provinciale;
c) qualora alunni o alunne, in adempimento al proprio obbligo formativo, frequentino una scuola collocata fuori provincia in grado di dare specifica risposta al bisogno determinato dalla propria disabilità e che ivi usufruiscano di una struttura abitativa specializzata. Il Servizio sociale territorialmente competente conferma la necessità della misura e l’assunzione dei costi relativi all’abitazione.
12. In caso di cambio della dimora stabile per ragioni di studio, l’assegno di cura può continuare ad essere corrisposto per un periodo massimo pari al doppio della durata regolare del corso di studi, a condizione che la persona:
a) non riceva alcuna prestazione analoga nel luogo di studio;
b) sia iscritta nell’anno accademico di riferimento presso una università oppure una scuola o un istituto di istruzione e formazione tecnica superiore situati fuori dal territorio della provincia di Bolzano;
c) renda possibile una visita di verifica della non autosufficienza, presso il luogo di residenza in provincia di Bolzano.
13. In caso di godimento dell’aspettativa retribuita per l’attività di assistenza per un periodo superiore a dieci giorni di calendario in un mese, l’assegno di cura viene erogato, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge sulla non autosufficienza, per i rispettivi mesi, nella misura corrispondente all’importo del
a) 1° livello di non autosufficienza, quando la persona non autosufficiente è inquadrata nel 1° o 2° livello di non autosufficienza;
b) 2° livello di non autosufficienza, quando la persona non autosufficiente è inquadrata nel 3° livello di non autosufficienza;
c) 3° livello di non autosufficienza, quando la persona non autosufficiente è inquadrata nel 4° livello di non autosufficienza.
14. Il periodo di 30 giorni di cui dall’articolo 10 della legge sulla non autosufficienza, durante il quale, in caso di ricovero nelle strutture residenziali del servizio sanitario, l’assegno di cura è erogato nella misura piena, è determinato dalla somma delle giornate trascorse nella struttura nell’anno successivo al primo mese in cui si è maturato il diritto all’assegno di cura.
15. In caso di decesso della persona non autosufficiente, l’assegno di cura spetta per l’intero mese in cui è avvenuto il decesso. Le prestazioni non riscosse per decesso del beneficiario, vengono liquidate agli eredi previa relativa richiesta. Alle residenze per anziani spetta l’assegno di cura per i giorni di effettiva presenza dell’ospite.
16. L’assegno è erogato, di regola, mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
17. La liquidazione di importi arretrati spettanti, nonché il recupero di importi indebitamente percepiti, è attuato mediante conguaglio con gli assegni di cura spettanti per i mesi successivi.
18. Qualora la persona non autosufficiente abbia diritto ad analoghe prestazioni in forza di altre leggi nazionali o estere, la prestazione prevista dalla legge sulla non autosufficienza eventualmente spettante è ridotta in misura corrispondente all’ammontare dell’altra prestazione.