1. La rendicontazione del contributo deve essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
2. La domanda di liquidazione del contributo sottoscritta dal/dalla legale rappresentante è redatta sul modulo predisposto dall’ufficio competente e inoltrata unitamente alla rendicontazione di cui al comma 3. La domanda contiene una dichiarazione che attesti che:
a) le attività agevolate sono state realizzate interamente e le spese ammesse sono state sostenute per intero;
b) il beneficiario è in possesso della documentazione di spesa indicata nell’elenco riepilogativo e che la stessa verrà prodotta a richiesta;
c) la documentazione di spesa elencata non è stata utilizzata ovvero non sarà utilizzata ai fini della liquidazione di qualsiasi altro finanziamento a carico di altri uffici provinciali o enti pubblici;
d) le spese complessive per le attività agevolate sono più elevate delle rispettive entrate complessive. Il disavanzo effettivo viene dichiarato.
3. Nel caso dei richiedenti senza scopo di lucro, la documentazione di spesa può essere limitata, ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, a un importo pari al contributo concesso. Pertanto, il rendiconto è composto da un elenco riepilogativo delle spese sostenute per un ammontare almeno pari a quello del contributo concesso. Dall’elenco sottoscritto dal/dalla legale rappresentante devono emergere gli elementi essenziali della documentazione di spesa e deve contenere:
a) per le fatture: fornitore/prestatore di servizi data, numero e importo della fattura nonché i dati relativi all’attestazione di avvenuto pagamento, ossia l’importo effettivamente pagato e la data di pagamento;
b) per gli stipendi: elenco dettagliato del personale retribuito nel periodo oggetto del vantaggio economico e i dati relativi all’attestazione di avvenuto pagamento.
4. Se la somma delle voci di spesa dichiarate nell'elenco fosse inferiore all’importo del contributo concesso oppure se l’agevolazione dovesse superare il disavanzo effettivo, il contributo stesso sarà decurtato di conseguenza. La decurtazione è disposta dal direttore dell’Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative.