Criteri per il riconoscimento di crediti formativi che comportano una durata ridotta dell’apprendistato in azienda e della formazione scolastica professionale
1. I presenti criteri disciplinano ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, il riconoscimento di crediti formativi che comportano una riduzione del periodo di apprendistato in azienda e un corrispondente esonero parziale o totale dalla formazione scolastica professionale prevista.
1. L’assolvimento positivo del secondo anno di un percorso professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, attinente viene riconosciuto quale credito formativo pari a dieci mesi di apprendistato. L’apprendista è esonerato dal primo anno della formazione scolastica professionale.
1. Il completamento con successo del terzo anno di una scuola superiore attinente vale quale credito formativo pari a periodo di apprendistato tra i sei ed i dodici mesi, il completamento con successo di quattro anni di una scuola superiore attinente vale quale credito formativo pari a un periodo di apprendistato tra i dodici ed i diciotto mesi. Per il periodo di apprendistato rimanente l’apprendista ha l’obbligo di frequentare la scuola professionale.
1. Per il diploma o la qualifica professionale conseguito al termine di un percorso professionale attinente sono riconosciuti come credito formativo 24 mesi di apprendistato nel caso di un apprendistato triennale e 30 mesi di apprendistato nel caso di un apprendistato quadriennale. L'apprendista è esonerato dalla frequenza della scuola professionale.
2. Nel settore alberghiero, il periodo di apprendistato rimanente dopo il completamento di un percorso professionale almeno triennale è in ogni caso di soli otto mesi a causa dei rapporti di lavoro spesso stagionali.
1. Un diploma o una qualifica professionale dopo il completamento di un percorso professionale non attinente può comportare una riduzione del periodo di apprendistato in azienda e della formazione scolastica professionale se l'obiettivo formativo per la rispettiva attività oggetto di apprendistato può essere raggiunto nel tempo ridotto.
2. Ai fini di cui al comma 1, il titolo raggiunto viene valutato rispetto agli obiettivi formativi dell'attività oggetto di apprendistato a cui si aspira che sono stati definiti nel programma didattico e nel quadro formativo aziendale. La valutazione viene effettuata dal direttore provinciale competente per l’apprendistato in accordo con le scuole professionali provinciali interessate, con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale.
Il diploma di maturità di una scuola superiore attinente vale quale credito formativo pari a un periodo di apprendistato di 24 mesi per un apprendistato triennale e 30 mesi per un apprendistato quadriennale. L’apprendista è esonerato dalla frequenza della scuola professionale.