8.1 Le domande di aiuto devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Foreste entro il 31 gennaio.
8.2 Qualora la domanda risultasse incompleta, il richiedente viene invitato a presentare i documenti o le indicazioni mancanti entro il termine di 15 giorni.
8.3 La domanda di aiuto deve essere corredata dai seguenti documenti; soltanto per la prima presentazione vanno allegati i documenti di cui alle lettere da a) a c):
a) atto costitutivo dell‘associazione,
b) statuto,
c) elenco degli organi dell’associazione,
d) relazione sull’attività dell‘anno di riferimento e previsione di bilancio con distinta elencazione delle singole attività e delle previste entrate e spese,
e) dichiarazione sulla ritenuta d’acconto e la posizione IVA,
f) ogni altra informazione ritenuta necessaria in relazione ai richiedenti dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Foreste.
8.4 L’ufficio provinciale competente verifica l’ammissibilità delle spese preventivate e la loro congruità.
8.5 I richiedenti sono tenuti a comunicare all’ufficio competente senza ritardo eventuali modifiche verificatesi successivamente rispetto alla domanda o ai documenti presentati.