1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 10, della legge i “beni bagnati” (beni gratuitamente devolvibili) passano in proprietà della Provincia e possono essere utilizzati dal nuovo concessionario.
2. Al concessionario uscente spetta, per i “beni bagnati”, unicamente un indennizzo per gli investimenti effettuati per questi beni, nel caso in cui tali investimenti siano stati previsti dalla concessione oppure autorizzati dall’amministrazione competente per il rilascio della concessione, purché non ancora ammortizzati alla scadenza della concessione.
3. A seguito della cessione dei “beni bagnati”, la Provincia corrisponde, se del caso, al concessionario uscente l’indennizzo di cui al comma 2.
4. Le seguenti parti dell’impianto, qualora esistenti, sono elencate distintamente con indicazione del loro valore residuo:
1) opera di presa;
2) condotta di adduzione al dissabbiatore e dissabbiatore;
3) galleria;
4) vasca di carico ovvero pozzo piezometrico;
5) camera valvole;
6) condotta forzata;
7) opera di restituzione.
5. Qualora il progetto vincitore preveda l’utilizzo di parti dell’impianto di cui al comma 4, il nuovo concessionario sarà tenuto a corrispondere alla Provincia un canone annuale previsto nel bando di gara per l’utilizzo dei beni di proprietà della Provincia.