1. La liquidazione parziale del contributo avviene applicando la percentuale concessa dall’Agenzia e al massimo fino al raggiungimento del 95 per cento del contributo concesso.
2. Per la liquidazione parziale e finale del contributo, in base di una rendicontazione parziale ovvero finale, l’ente locale presenta all’Ufficio la seguente documentazione, compilata in ogni suo dettaglio, insieme ad una lettera accompagnatoria:
a) distinta riassuntiva delle spese annuali sostenute ai sensi del cronoprogramma presentato, dalla quale emergano i dati essenziali della documentazione di spesa. La distinta deve essere firmata dal o dalla legale rappresentante dell’ente locale richiedente, che contestualmente attesta che le spese sono state sostenute per intero e sono comprovate dalla relativa documentazione giustificativa, conservata presso la propria sede;
b) cronoprogramma attuale per la realizzazione delle attività pluriennali, con suddivisone delle relative spese per anni di competenza;
c) dichiarazione del legale rappresentante/della legale rappresentante dell’ente locale attestante:
1) che la documentazione presentata si riferisce all’obiettivo del progetto per il quale è stato concesso il contributo e che essa non riguarda costi non riconosciuti. Qualora parte della documentazione riguardi costi non riconosciuti, il o la legale rappresentante dell’ente dovrà dichiararlo, indicando il relativo importo;
2) che la misura di protezione civile adottata corrisponde all’obiettivo del progetto per il quale è stato concesso il contributo;
3) che la misura di protezione civile è stata eseguita interamente;
4) gli altri eventuali vantaggi economici relativi alla stessa misura di protezione civile.
3. Ai fini della liquidazione finale del contributo per le misure di prevenzione di cui al capo II, per i lavori di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), nonché per i lavori di cui all’articolo 12, comma 1, l’ente locale presenta, oltre alla documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, anche un certificato di collaudo o un certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti.
4. Ai fini della liquidazione finale del contributo per gli acquisti di cui all’articolo 12, comma 1, l’ente locale presenta, oltre alla dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, anche copia del contratto di compravendita registrato.
5. Per la liquidazione del contributo trasferito ai sensi dell’articolo 6, comma 2, e dell’articolo 9, comma 4, le fatture possono essere intestate all’organismo di diritto pubblico; le dichiarazioni di cui al presente articolo devono però essere sottoscritte dal o dalla legale rappresentante dell’ente locale. Deve inoltre essere presentata copia della convenzione che regola le modalità di esecuzione della misura di protezione civile tra l’ente locale e l’organismo di diritto pubblico.
6. Se la concessione del contributo è avvenuta – in applicazione dei presenti criteri – anche con fondi dello Stato o dell’Unione europea, per la liquidazione del contributo deve essere presentata anche la documentazione richiesta dalle suddette autorità.