1. L’equiparazione dei diplomi di cui all’articolo 1 è possibile alle seguenti condizioni:
a) il diploma di maestro artigiano o di maestro professionale nel settore alberghiero conseguito in un’altra provincia, regione o all’estero è stato acquisito per l’esercizio di una professione rientrante in linea di massima nell'elenco delle professioni artigiane e del settore alberghiero per le quali è previsto l’esame di maestro di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, recante “Regolamento per la formazione di maestro artigiano, maestro professionale nel settore alberghiero e di tecnico del commercio;
b) il diploma di maestro artigiano, di maestro professionale nel settore alberghiero o il diploma di tecnico/tecnica del commercio conseguito in un’altra provincia, regione o all’estero è stato rilasciato da un ente pubblico o da un ente dotato dei relativi pubblici poteri;
c) il/la richiedente dimostra, con idonea documentazione, che il diploma di maestro artigiano, di maestro professionale nel settore alberghiero o di tecnico/tecnica del commercio si basa su un procedimento di qualificazione corrispondente agli standard minimi di cui all'articolo 3.
2. Si può inoltre richiedere l’equiparazione di parti di esami di maestro artigiano o di maestro professionale nel settore alberghiero sostenute in un’altra provincia, regione o all’estero alle parti d'esame gestione aziendale e gestione del personale e formazione professionale di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 35/2020, purché tali parti siano rispondenti.
3. L’equiparazione conferisce alla persona indicata sull'attestato di formazione professionale i diritti associati al corrispondente diploma di maestro artigiano, di maestro professionale nel settore alberghiero e di tecnico/tecnica del commercio rilasciato in Alto Adige.