1. I presenti criteri si applicano ai beneficiari di vantaggi economici concessi per attività programmate nel 2022, ai sensi delle seguenti leggi provinciali e dei relativi criteri di incentivazione:
a) legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche;
b) legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche;
c) legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche;
d) legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche;
e) legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche,
2. Sono incluse tutte le tipologie di vantaggi economici concessi ai sensi dei relativi vigenti criteri di incentivazione.