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1. Gli invalidi civili titolari di prestazioni economiche concesse con decreto di data posteriore al 1999 sono sottoposti a revisione straordinaria ad opera della Commissione multizonale di cui all’art. 10 comma 2 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 secondo le modalità riportate nell’ allegato A, parte integrante della presente deliberazione.
2. Sono esclusi dalla revisione di cui al punto 1:
a) i ciechi civili;
b) i sordi;
c) gli invalidi civili affetti da patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante in base al DM del 2 agosto 2007;
d) gli invalidi civili che abbiano compiuto l’85esimo anno di età;
e) gli invalidi civili già sottoposti in precedenza a visita di revisione straordinaria;
f) gli invalidi civili il cui giudizio medico legale è stato successivamente confermato almeno due volte dalla Commissione di Prima Istanza;
g) gli invalidi civili per cui è stata prevista dalla Commissione di Prima Istanza una revisione del giudizio medico legale nello stesso anno in cui si prevedono gli accertamenti straordinari;
h) gli invalidi civili in trattamento dialitico in attesa di trapianto di rene per i quali è già prevista una revisione del giudizio medico legale da parte della Commissione di Prima Istanza;
i) gli invalidi civili dal 74 al 100% affetti da patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o apparato che determini una o più menomazioni contemplate nell’elenco di cui al DM 2 agosto 2007;
j) gli invalidi civili dal 74 al 100% affetti da patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione, ex punto 10) del DM del 2 agosto 2007.
3. La commissione sanitaria multizonale ha la facoltà di prevedere una revisione del giudizio medico legale da effettuarsi da parte della Commissione di Prima Istanza.
4. La deliberazione della Giunta provinciale 19 luglio 2010, n. 1235 e la deliberazione della Giunta provinciale 7 maggio 2012 n. 681 sono abrogate.
5. La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.