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1. E’ approvato l’allegato A), che contiene i “Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell'assegno provinciale al nucleo familiare e dell'assegno provinciale per i figli”, e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
2. I “Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell'assegno provinciale al nucleo familiare e dell'assegno provinciale per i figli” di cui al punto 1) entrano in vigore il 1° luglio 2022.
3. Con decorrenza dal 1° luglio 2022 è revocata la deliberazione della Giunta provinciale del 29 agosto 2017, n. 943, concernente “Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell'assegno provinciale al nucleo familiare e dell'assegno provinciale per i figli”. L’ultima mensilità dell’assegno per i figli riconosciuta in base ai criteri di cui alla citata delibera spetta per il mese di giugno 2022. Gli assegni provinciali al nucleo familiare e i contributi integrativi dell’assegno provinciale al nucleo familiare. la cui domanda sia stata presentata ai sensi della citata delibera entro la data del 30 giugno 2022 vengono erogati sino alla naturale scadenza indipendentemente dalla eventuale successiva modifica della composizione del nucleo familiare e della situazione economica dichiarata al momento della presentazione della domanda.
4. Nel primo anno di applicazione dei “Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell'assegno provinciale al nucleo familiare e dell'assegno provinciale per i figli” di cui al punto 1), gli assegni per i figli sono riconosciuti con decorrenza dal mese di luglio 2022 per le domande presentate entro il 31 dicembre 2022. Qualora le domande siano presentate entro 180 giorni dalla nascita, adozione o affidamento gli assegni per i figli spettano dal mese successivo a quello dell’evento, anche se antecedente al mese di luglio 2022.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.