Criteri per la concessione di aiuti destinati a indennizzare gli apicoltori e le apicoltrici delle perdite subite a causa di avverse condizioni atmosferiche nel settore dell'apicoltura
1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera k), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, le modalità di concessione di aiuti destinati a indennizzare gli apicoltori e le apicoltrici delle perdite subite a causa di avverse condizioni atmosferiche nell’anno 2021.
2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo. Tale regolamento prevede che possano essere concessi, a favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti “de minimis” fino a 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale importo complessivo è attualmente determinato dal decreto ministeriale 19 maggio 2020, n. 5591.
1. Beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 1, comma 1, sono le microimprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, dedite all’apicoltura e con sede operativa in provincia di Bolzano. I richiedenti devono essere iscritti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche, e nella Banca Dati Apistica nazionale del Ministero della Salute (BDA.).
1. Il/la richiedente deve avere la sede operativa in provincia di Bolzano.
2. L’aiuto viene concesso solo per le colonie di api tenute in provincia di Bolzano e regolarmente registrate.
3. Gli apiari devono essere provvisti del cartello identificativo previsto dalla normativa vigente.
1. Il/la richiedente deve consentire alle autorità preposte al controllo libero accesso agli apiari, in qualsiasi momento e senza preavviso, ed esibire i documenti richiesti ai fini del controllo.
1 L'aiuto è concesso a titolo di compensazione dei costi per l'alimentazione invernale delle api che non sono stati coperti a causa delle perdite di produzione e ammonta a euro 20,00 per ogni colonia di api registrata nella banca dati nazionale entro il 31 dicembre 2021.
2. L’aiuto non viene concesso se l’ammontare dei costi di cui al comma 1 è inferiore a euro 100,00.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al/alla richiedente non può superare euro 25.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
4. L’aiuto viene concesso solo nell’anno 2022.
5. L’aiuto serve a indennizzare gli apicoltori e le apicoltrici delle perdite subite a causa delle condizioni atmosferiche avverse dell’anno 2021.
1. La domanda di concessione e di liquidazione dell’aiuto, redatta sul modulo appositamente predisposto, deve essere presentata all’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 30 aprile 2022.
1. L’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura verifica l’ammissibilità delle domande nonché i dati e le dichiarazioni ivi contenuti. Accerta inoltre che con la concessione dell’aiuto non venga superato il massimale di cui all’articolo 1, comma 2, e che sussistano i requisiti previsti per la concessione dell’aiuto stesso.
1. Prima della liquidazione dell’aiuto vengono effettuati controlli sulle dichiarazioni rese in tutte le domande tramite l’anagrafe provinciale delle imprese agricole di cui al D.P.P. n. 22/2007, e successive modifiche, e la Banca Dati Apistica nazionale (BDA).
2. In caso di accertate irregolarità si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
1. Se viene accertata la mancanza dei requisiti per la concessione dell’aiuto, l’aiuto eventualmente già concesso viene revocato per intero. Se l’aiuto è già stato liquidato, l’impresa beneficiaria dovrà restituirlo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.
2. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenerlo o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2/bis e 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.